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E finalmente è arrivata l'attesa risoluzione che spiega un po' più nei dettagli come godere dei benefici sull'acquisto di mezzi a due ruote. Dopo i chiarimenti su ecobonus e ecomalus per le automobili, al 4° punto si parla di due ruote. Gli incentivi verranno erogati "in caso di acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione del veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2". Gli incentivi sono già disponibili a partire da oggi 1° marzo e dureranno fino al 31 dicembre 2021 (se non diversamente specificato da norme che differiscono da quanto detto per le automobili).
Chi può usufruirne?
Tutti i possessori di veicoli Euro 0, Euro 1 o Euro 2 che rientrano nelle categorie di veicoli L1 o L3 che in pratica comprendono tutti i mezzi a due ruote (con più o meno di 50 cc di cilindrata e che non superano o che superano i 45 km/h). Restano esclusi i tre ruote e i quadricicli. L'ecobonus è destinato sia ai proprietari che agli utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi che vogliono acquistare un mezzo elettrico o ibrido di potenza inferiore agli 11 kw (15 cv). Altro vincolo è l'obbligo di demolizione del veicolo usato e di richiesta di cancellazione allo sportello telematico dell’automobilista. E' vietato reimmettere in circolazione i veicoli usati.
A quanto ammonta l'incentivo?
Il contributo è "pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro". L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
Come verrà erogato?
L'acquirente non dovrà preoccuparsi di nulla. La somma "verrà successivamente rimborsata al venditore dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo acquistato. A loro volta, alle imprese costruttrici o importatrici del veicolo sarà riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al contributo rimborsato al venditore e da quest’ultimo riconosciuto all’acquirente". Tale credito d’imposta è utilizzabile per il versamento delle ritenute dell’IRPEF.
Obblighi per le imprese e per i venditori
Le imprese costruttrici o importatrici dovranno conservare "fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico
c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista".