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C’è una gran confusione, sui media, a proposito dei monopattini elettrici. Si leggono affermazioni contrastanti. Questi mezzi possono o non possono essere guidati dai minorenni? Possono circolare soltanto in città ed esclusivamente sulle piste ciclabili e sulle vie delle zone limitate a 30 kmh? Oppure hanno diritto di circolare anche sulle statali e sulle provinciali? Noi abbiamo pubblicato (leggi l'articolo) alcune regole fondamentali in ambito urbano, laddove, come a Milano, i comuni hanno aderito ed avviato la cosiddetta “sperimentazione”. Ma occorre fare chiarezza perché tra il decreto Toninelli di luglio e la legge 160 di dicembre le ambiguità sono tante e abbiamo la fondata preoccupazione che, soprattutto nelle città, senza regole certe e controlli assidui si possa determinare una condizione di grave pericolo.
Come abbiamo già riportato il 1° gennaio scorso, la manovra approvata il 27 dicembre 2019 con la legge 160 , all’articolo 75 di pagina 14 recita: “I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1992, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Due sono le certezze evidenti. Primo, i monopattini elettrici sono quelli definiti a luglio, per potenza e velocità, dal ministro Toninelli nel decreto mobilità: dunque 500 watt di potenza massima e 20 km/h di velocità massima; secondo, per quei monopattini valgono le regole stabilite dal codice della strada per le biciclette. Dunque luci anteriori e posteriori, avvisatore acustico, niente targa, nessun obbligo per assicurazione e casco; e valgono di conseguenza anche le stesse regole della circolazione: che è lecita su ogni strada ove non espressamente vietato, vietata sui marciapiedi, permessa a minorenni e maggiorenni, con un passeggero soltanto se provvisti di attrezzatura adeguata tipo seggiolino per bambini, ecc. ecc. Ma allora è tutto chiaro? Non proprio.
Nei Comuni dove la sperimentazione è stata avviata, tipo Milano, la circolazione dei monopattini elettrici è stata ben definita sulle direttive Toninelli: è ammessa sulle piste ciclabili, sulle strade ma esclusivamente nelle “zone 30” con velocità limitata a 20 chilometri orari, infine pure nelle zone pedonali (non sui marciapiedi) però con limite di velocità di 6 chilometri orari. Altrove, nei comuni che non hanno avviato la sperimentazione così come fuori dai territori comunali, sulle strade provinciali e sulle statali, valgono evidentemente le stesse regole che dovrebbero rispettare anche i ciclisti sulle loro biciclette.
Tutto chiaro, allora? Mica tanto. Per cominciare, la legge 160 prevale sulle regole comunali oppure no? Teoricamente, sappiamo che le Amministrazioni locali hanno piena autonomia nella regolamentazione del traffico sul loro territorio, ma nel caso del monopattino elettrico un cittadino potrebbe essere penalizzato rispetto ad un altro residente pochi chilometri più lontano. A Milano, concretamente, resta il limite di circolazione su strada nelle “zone 30” oppure il monopattino, come la bici, può circolare dappertutto? Lo abbiamo domandato all’ufficio stampa del Comune ma non abbiamo ancora avuto risposta.
Secondo noi il monopattino non è una bicicletta, è nettamente meno stabile di una bicicletta
C’è confusione sugli organi di stampa anche sulla questione maggiorenni o minorenni. Nell’articolo 6 del decreto mobilità si leggeva: “nell’ambito della sperimentazione della circolazione su strada (nei comuni aderenti n.d.r.) i dispositivi per la micromobilità elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore età o, se minorenni, che siano titolari almeno di patente di categoria AM”. Questa parte della disposizione sembra pacificamente cancellata dalla legge 160, dove si parla di “monopattini equiparati ai velocipedi”, ma qualche giornale continua a passare informazioni diverse.
Il decreto micromobilità Toninelli chiedeva espressamente, per poter usare i monopattini nell’ambito della sperimentazione, che i mezzi fossero dotati di un regolatore di velocità: “configurabile sul limite dei 20 orari per i dispositivi capaci di sviluppare velocità superiori, e in ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i mezzi devono essere dotati di regolatore configurabile in funzione di una velocità non superiore ai 6 kmh”.
Bene, questa norma resta valida per i comuni che hanno avviato al sperimentazione? E dove la sperimentazione non c’è? Non è un dettaglio da poco. Tanto per cominciare, sei chilometri orari già sembrano tanti per circolare tra i pedoni; una velocità abbastanza elevata da rompere tibie e peroni soprattutto tra la popolazione anziana. In ogni modo, l’agente che controllerà un monopattino avrà la facoltà di pretendere il regolatore oppure no? Il carabiniere che fermerà un monopattino sulla statale potrà farsi mostrare il limitatore tarato sui 20 orari oppure no?
Naturalmente il lettore si chiederà: quali agenti? Vigili e forze dell’ordine sulle strade ce ne sono sempre meno, e poi in ogni caso, senza la targa, il monopattino non entra tra i veicoli controllati dalle telecamere. Ed è qui che nasce la nostra preoccupazione: chi vigilerà sul rispetto delle regole più o meno chiare che siano? Noi temiamo che, se non ci sarà fin dall’inizio un controllo severo, molto presto la circolazione dei monopattini diventerà pericolosa e ingestibile. Perché il monopattino elettrico si diffonderà in fretta, è un bell’oggetto ed è abbordabile.
Il monopattino è come la bici, direte voi. E lo ha detto anche la legge 160 che equipara i due veicoli. Ma è proprio così? E’ un punto nodale: secondo noi il monopattino non è una bicicletta, è nettamente meno stabile di una bicicletta, è potenzialmente più veloce di una bicicletta. E inoltre, non chiedendo alcun impegno fisico, può essere guidato (e sarà da molti guidato) con minore attenzione e perizia.