Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso una bozza di decreto a Bruxelles. Nei primi mesi del 2021 potremmo avere regole precise, ma aiuteranno il settore del retrofit?
30 novembre 2020
Ad oggi non è possibile convertire una moto (o uno scooter) termica in elettrica. Materialmente, bastano ingenio, volontà e fondi, ma il problema è che una vera e propria legge per sostituire un motore termico con uno elettrico, ad oggi non c'è. Con un po' di ritardo però il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso una bozza di Decreto a Bruxelles proprio per dotarsi di una legislazione che regoli il retrofit sui veicoli di categoria "L".
Entrando nello specifico i "Sistemi di riqualificazione elettrica” devono rispondere a criteri ben precisi. Non possono affiancare un motore elettrico a uno termico, ma solo avere un unico propulsore elettrico. Deve essere dotato ovviamente di batteria e del sistema che permetta la ricarica e la gestione della potenza esclusivamente al motore. La ricarica deve essere possibile attraverso gli standard già in uso (rete domestica e/o colonnine).
Il regolamento al vaglio vieta "siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza”. Quindi tutte le dotazioni di sicurezza attive o passive non devono essere in alcun modo modificate e se per installare il motore elettrico si rende necessario andare a modificare altre parti del veicolo è obbligatorio il preventivo nulla osta del costruttore.
Non è necessario solo se le modifiche riguardano le parti che trasmettono il moto dall'albero alla ruota, purché i valori di potenza massima e coppia massima restino all'interno di un preciso intervallo.
Nel caso in cui la Casa costruttrice non conceda il nulla osta sarà il Mit, dopo appropriate verifiche, a certificare che il mezzo non sia inferiore in prestazioni e sicurezza all'originale.
Rispettate queste norme, la responsabilità dell'omologazione ricade sul produttore dei kit di conversione che devono garantire la conformità dei materiali e dei componenti oltre che della corretta installazione. Se a montaggio del kit provvede un installatore esterno (al di fuori della rete di officine del produttore) questo deve rilasciare un certificato in cui attesta di aver rispettato le prescrizioni di montaggio fornite insieme al kit.
I kit già omologati in Europa lo saranno anche in Italia solo se dall'esame documentale si evincerà che sono idonei a soddisfare i requisiti di legge del nostro Paese.