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bollo e assicurazione per moto ultra ventennali Opzioni · Visualizza
arcy8874
Inviato: giovedì 8 novembre 2012 09:39:54


Iscritto: 02/09/2012
Salve
Sto per concludere la compravendita di una moto Kawasaki ZXR 750 anno 1993 e volevo chiedere qualche delucidazioni in merito alle agevolazioni fiscali che potrei beneficiare per le moto ultraventennali.
La moto in questione è stata matricolata a marzo 1993 e il bollo ha scadenza gennaio 2013 come mi ci devo comportare poichè va ad intaccare il ventesimo anno? Posso beneficiare delle esenzioni o agevolazioni in termini fiscali per il bollo?
E' vero che le assicurazioni, per quanto riguarda le moto iscritte ASI e FMI non hanno più intenzione di riconoscere agevolazioni sulle polizze RC e quindi si rischia di pagare anche per moto d'epoca il prezzo pieno?
Secondo me sarebbe un collasso per i due maggiori Enti ASI e FMI in termini di iscrizioni.
Grazie anticipatamente per l'attenzione che vorrete dedicare ai miei quesiti.
In attesa di vostre risposte
saluti
PG
Inviato: giovedì 8 novembre 2012 10:53:08



Iscritto: 27/02/2002
Locazione: BO
buondì.

partiamo dalla cosa facile, il bollo: poiché la moto diventerà (eventualmente perché dipende dalla regione di residenza) storica d'ufficio solo a marzo 2013, il prossimo bollo va pagato per intero, iniziando l'esenzione (poi diventa tassa di circolazione e va pagata solo se si circola) nel 2014. verifica di essere in una regione che ammette tale esenzione al compimento del 20simo anno, perché sennò la procedura è un po' macchinosa, trovi tutto facilmente in rete.

le polizze assicurative sono dei contratti: nessuno di essi prevede l'obbligo di riconoscere tariffe speciali ai veicoli d'epoca. normalmente è richiesta l'iscrizione ad un motoclub per avere una agevolazione, proprio per insistere e verificare che la moto sia "storica" intesa come tale: percorra quindi meno strada di una moto non epoca e quindi possa beneficiare di tariffe speciali.

buona giornata.
arcy8874
Inviato: domenica 11 novembre 2012 19:42:11


Iscritto: 02/09/2012
Originariamente inviato da PG
buondì.

partiamo dalla cosa facile, il bollo: poiché la moto diventerà (eventualmente perché dipende dalla regione di residenza) storica d'ufficio solo a marzo 2013, il prossimo bollo va pagato per intero, iniziando l'esenzione (poi diventa tassa di circolazione e va pagata solo se si circola) nel 2014. verifica di essere in una regione che ammette tale esenzione al compimento del 20simo anno, perché sennò la procedura è un po' macchinosa, trovi tutto facilmente in rete.

le polizze assicurative sono dei contratti: nessuno di essi prevede l'obbligo di riconoscere tariffe speciali ai veicoli d'epoca. normalmente è richiesta l'iscrizione ad un motoclub per avere una agevolazione, proprio per insistere e verificare che la moto sia "storica" intesa come tale: percorra quindi meno strada di una moto non epoca e quindi possa beneficiare di tariffe speciali.

buona giornata.


ciao
sono parzialmente d'accordo in quanto il riconoscimento della storicità dei motocicli avviene al ventesimo anno dalla data della sua prima immatricolazione con decorrenza dal 1° gennaio del ventesimo anno a prescindere dal giorno e mese.
Quindi riepilogando, se la moto è immatricolata a marzo 1993 posso già considerare moto storica dal 1° gennaio 2013.
Aggiungo, in merito alle agevolazioni fiscali per le moto ultraventennali che nonostante siano state emanate leggi a livello Nazionale "art 63 legge 342/2000", precisazioni da parte dell'agenzie delle entrate con "risoluzione 112/E", svariate (nr 54) sentenze a favore di contribuenti che hanno ricorso in commissione tributaria regionali, tutte rivolte a confermare "LA NON OBBLIGATORIETA'" d'iscrizione ai registri ASI/FMI a tutt' oggi non viene recepito in modo equo da parte delle regioni Italiane che continuano a chiedere l'iscrizione FMI per beneficiare delle esenzioni bollo.
PG
Inviato: lunedì 12 novembre 2012 10:00:17



Iscritto: 27/02/2002
Locazione: BO
quest'ultimo è un buon motivo per capire se, nella tua regione, la "storicità" è di default ventennale (esempio lombardia) o trentennale (esempio emilia romagna) tanto per evitare ricorsi soprattutto sulla prima parte del tuo ragionamento. doversi difendere per non aver pagato un bollo volendo dimostrare che la storicità è millesimale e non in base alla data di immatricolazione costa infatti molto di più che pagare il bollo. secondo me inoltre interpreti male la norma. "dal ventesimo anno della sua prima immatricolazione" si legge a mio avviso "dopo che sono trascorsi 20 anni dalla prima immatricolazione. ergo il primo gennaio la moto ha, per la regione e lo Stato, 19 anni. se così non fosse, sarebbe di fatto scaduta anche una revisione di Marzo a Gennaio.
paolo_53
Inviato: lunedì 12 novembre 2012 10:59:53



Iscritto: 17/08/2007
Locazione: VR
ha ragione PG dipende dalla regione in cui ti trovi.
nel Veneto, per esempio, la moto diventa di interesse storico se ha più di venti anni e appare nell'elenco del registro storico della FMI e solo se esistono queste due condizioni puoi mandare alla regione la richiesta di esenzione alla tassa di proprietà e pagare la tassa di circolazione (solo se la usi).
mentre al compimento del trentesimo anno la moto diventa di interesse storico a prescindere dall,elenco della FMI e l'esenzione alla tassa di proprietà è automatica.
per esempio io possiedo un gsx1100 del 1980 ed ho potuto usufruire dell'esenzione solo dal 2008 (al compimento del ventottesimo anno) perchè solo in quell'anno è stato inserito nell'elenco della fmi.

La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha.
O. W.
arcy8874
Inviato: lunedì 12 novembre 2012 15:23:52


Iscritto: 02/09/2012
Originariamente inviato da PG
quest'ultimo è un buon motivo per capire se, nella tua regione, la "storicità" è di default ventennale (esempio lombardia) o trentennale (esempio emilia romagna) tanto per evitare ricorsi soprattutto sulla prima parte del tuo ragionamento. doversi difendere per non aver pagato un bollo volendo dimostrare che la storicità è millesimale e non in base alla data di immatricolazione costa infatti molto di più che pagare il bollo. secondo me inoltre interpreti male la norma. "dal ventesimo anno della sua prima immatricolazione" si legge a mio avviso "dopo che sono trascorsi 20 anni dalla prima immatricolazione. ergo il primo gennaio la moto ha, per la regione e lo Stato, 19 anni. se così non fosse, sarebbe di fatto scaduta anche una revisione di Marzo a Gennaio.


PG mi spiace contraddirti, ma il 1° gennaio 2013 per la mia moto è il suo ventesimo anno a prescindere da giorno e mese, aggiungo poteva esere anche immatricolata 31 dic 93 sarebbe stata la stessa cosa.
PG
Inviato: lunedì 12 novembre 2012 16:21:17



Iscritto: 27/02/2002
Locazione: BO
mah. io lo chiederei all'amministrazione fiscale della regione. che ancora non ci hai detto di che regione è.
paolo_53
Inviato: lunedì 12 novembre 2012 19:38:00



Iscritto: 17/08/2007
Locazione: VR
vai sul sito della tua regione alla sezione tasse automobilistiche.
questa è la sezione dedicata per quanto riguarda il veneto.

Veicoli storici
1. Autoveicoli e motoveicoli ultratrentennali

A decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche. Salvo prova contraria, per anno di costruzione si intende l’anno di prima immatricolazione. Se, però, il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell’agevolazione la data di costruzione. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita.
2. Autoveicoli e motoveicoli tra i venti e i ventinove anni

Gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali siano trascorsi tra i 20 ed i 29 anni dalla data di costruzione possono essere esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche. Si considerano di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed i veicoli, pur non appartenenti alle categorie precedenti, i quali rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma è necessario che:

A) il modello del motoveicolo sia compreso nelle liste FMI (Federazione motociclistica italiana www.federmoto.it) o sia fornito di attestato di storicità FMI o ASI (Automotoclub Storico Italiano www.asifed.it);
B) l’autoveicolo disponga di attestato di storicità ASI (per il rilascio degli attestati, maggiori informazioni possono essere acquisite presso l’ASI (tel. 011/8399537 – sede di Torino).

Si ricorda che, in caso di utilizzazione su pubblica strada, sia i veicoli ultratrentennali che quelli ultraventennali sono assoggettati alla tassa di circolazione forfettaria annua, nella misura di 11,36 euro per i motoveicoli e 28,40 euro per gli autoveicoli. Tale tassa può essere pagata in qualunque momento dell’anno, purchè prima della messa in circolazione del mezzo su strada.

La tassa per i veicoli ultratrentennali va pagata attraverso i canali di pagamento attualmente disponibili elencati nella pagina “dove e come pagare”.

Per i veicoli tra i venti ed i ventinove anni, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con bollettino postale sul conto corrente postale n. 22562482 intestato a “Regione Veneto-Tasse automobilistiche-Omessi/ritardati pagamenti", avendo cura di indicare in modo chiaro, nella causale del bollettino, la targa e la scadenza del bollo. Si ricorda che, per i veicoli storici, la scadenza è sempre dicembre.

La disciplina soprariportata non si applica ai veicoli adibiti ad uso professionale, ai sensi dell’art. 2083 e dell’art. 2229 del Codice Civile, i quali, pertanto, pagano come di norma l’importo della tassa automobilistica.

Riferimenti normativi:

- art. 63 L. 21 novembre 2000, n. 342.


siccome sono leggi di competenza regionali nella tua regione potrebbe variare.

La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha.
O. W.
arcy8874
Inviato: lunedì 12 novembre 2012 20:49:15


Iscritto: 02/09/2012
Originariamente inviato da PG
mah. io lo chiederei all'amministrazione fiscale della regione. che ancora non ci hai detto di che regione è.


Regione PUGLIA
PG
Inviato: martedì 13 novembre 2012 07:55:23



Iscritto: 27/02/2002
Locazione: BO
eccallà: regione che considera storici i veicoli dopo 30 anni. due le strade:

a- il veicolo è nella lista federmoto.it per particolare interesse storico: procedura sul sito federmoto.
b- la consideri sulla scorta di quanto fanno le altre regioni che lo ammettono, storica a 20 anni, ma dovrai poi resistere opponendoti al pagamento delle tasse che ti verranno contestate (esiste giurisprudenza in materia ma valuta se il gioco vale la candela, la regione difficilmente viene condannata a pagare le spese legali).

agevolo link: http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-puglia/veicoli-storici.html

concordo invece che (sempre secondo la regione Puglia) l'anno di "scatto" per la storicità è l'anno di immatricolazione e non conta il mese.

alla fine tutto si riduce ad una domanda: la tua moto è nell'elenco fmi?

arcy8874
Inviato: martedì 13 novembre 2012 21:50:39


Iscritto: 02/09/2012
Originariamente inviato da PG
eccallà: regione che considera storici i veicoli dopo 30 anni. due le strade:

a- il veicolo è nella lista federmoto.it per particolare interesse storico: procedura sul sito federmoto.
b- la consideri sulla scorta di quanto fanno le altre regioni che lo ammettono, storica a 20 anni, ma dovrai poi resistere opponendoti al pagamento delle tasse che ti verranno contestate (esiste giurisprudenza in materia ma valuta se il gioco vale la candela, la regione difficilmente viene condannata a pagare le spese legali).

agevolo link: http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-puglia/veicoli-storici.html

concordo invece che (sempre secondo la regione Puglia) l'anno di "scatto" per la storicità è l'anno di immatricolazione e non conta il mese.

alla fine tutto si riduce ad una domanda: la tua moto è nell'elenco fmi?



PG sì la mia moto è inclusa nell 'elenco FMI .
PG
Inviato: mercoledì 14 novembre 2012 07:51:20



Iscritto: 27/02/2002
Locazione: BO
sai che non ho ancora capito la domanda iniziale che hai fatto visto che ne sai più di noi? :-)
arcy8874
Inviato: mercoledì 14 novembre 2012 22:13:26


Iscritto: 02/09/2012
Originariamente inviato da PG
sai che non ho ancora capito la domanda iniziale che hai fatto visto che ne sai più di noi? :-)
accidenti PG il mio quesito tendete a fugare dubbi, sull enorme confusione che vige per quanto riguardano le agevolazioni per moto comprese tra 20 e 29 anni.
paolo_53
Inviato: giovedì 15 novembre 2012 08:06:19



Iscritto: 17/08/2007
Locazione: VR
non esiste nessunna confusione , la normativa che pubblica la regione mi sembra ben chiara e comprensibile a tutti.
(vedi quello che ho sopra riportato dal sito della regione).
inoltre, sempre la regione ha un ufficio informazioni (almeno qui nel Veneto che funziona benissimo) dedicato a risolvere eventuali dubbi.
inoltre anche la fmi sul proprio sito riporta la procedura da seguire.
mi sembra molto semplice e chiaro tutto ciò, poi se qualcuno non riesce a capire può sempre farsi aiutare, ma non mi sembra il caso di cercare confusione dove non esiste.ciao

La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha.
O. W.
arcy8874
Inviato: giovedì 15 novembre 2012 15:12:54


Iscritto: 02/09/2012
Originariamente inviato da paolo_53
non esiste nessunna confusione , la normativa che pubblica la regione mi sembra ben chiara e comprensibile a tutti.
(vedi quello che ho sopra riportato dal sito della regione).
inoltre, sempre la regione ha un ufficio informazioni (almeno qui nel Veneto che funziona benissimo) dedicato a risolvere eventuali dubbi.
inoltre anche la fmi sul proprio sito riporta la procedura da seguire.
mi sembra molto semplice e chiaro tutto ciò, poi se qualcuno non riesce a capire può sempre farsi aiutare, ma non mi sembra il caso di cercare confusione dove non esiste.ciao


Caro Paolo
bene o male un titolo di studio ce l'abbiamo tutti quanti..........per quanto riguarda la normativa d'interesse della regione Puglia concordo pienamente e sposo il tuo concetto a formula piena,
ho letto la normativa riguardante la mia Regione in termini di tasse automobilistiche ma dice tutto e nulla i poichè conclude con " che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione " , queste benedette norme attuative a tutt'oggi non sono riuscito a trovarle , sto virovagango per tutta la rete, i forum eccetera, ognuno dice la sua........tutte contrastanti.....
Ciao
non me ne volereciao
paolo_53
Inviato: giovedì 15 novembre 2012 19:52:18



Iscritto: 17/08/2007
Locazione: VR
ciao arcy, mi scuso se sono sembrato scortese o maleducato, non era certo mia intenzionebrindisi

tornando al discorso del bollo sul sito della regione puglia (www.tributi.regione.puglia.it) alla sezione bollo auto su approfondimenti trovi quello che ti interessa.




RIDUZIONI ED ESENZIONI

Veicoli storici: I veicoli storici ultratrentennali sono esenti di diritto dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà. Ove, però, siano posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari ad € 30,00 per gli autoveicoli e ad € 20,00 per i motoveicoli.
Veicoli destinati all’uso dei disabili: E’ prevista l’esenzione per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o diversamente abili. Il beneficio fiscale può essere richiesto sia per i veicoli loro intestati che per quelli utilizzati per il loro accompagnamento (purchè l’invalido sia fiscalmente a carico dell’intestatario), con unica limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Onlus: Sussiste l’esenzione per le autoambulanze e veicoli a esse assimilati di proprietà delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, o di organizzazioni non lucrative iscritte all'Anagrafe delle ONLUS.
Veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a gpl o gas metano: Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote azionati con motore elettrico è prevista l’esenzione totale per il primo quinquennio e solo per gli autoveicoli la successiva riduzione del 75% della tariffa base (per autoveicoli uso promiscuo) per le annualità seguenti. Per i veicoli alimentati esclusivamente a gpl o gas metano, fin dal primo anno si applica la riduzione del 75%.
Auto consegnate per la rivendita: Le imprese che operano nel settore della vendita auto possono presentare presso le delegazioni ACI la documentazione finalizzata all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. L’obbligo del pagamento della tassa rimane sospeso con decorrenza dal periodo fisso successivo alla sottoscrizione dell’atto di presa in carico.
Veicoli sottratti o demoliti: Il pagamento della tassa non è dovuto (e se effettuato soggetto a rimborso) nell’ipotesi in cui lo stesso sia stato oggetto di furto o demolizione nel mese di pagamento, purché siano state esperite al PRA le relative annotazioni, ai sensi dell’art 3 della L.R. 25/03.

Rif. normativi: Art.8 L. 449/97


mi sembra chiaro che come ha scritto PG la regione puglia considera veicoli storici solo ed esclusivamente quelli ultratrentennali.
perciò le ventennali ,per la reg. puglia, non sono esenti in nessun caso dal pagamento tassa automobilistica.

spero di esserti stato di aiutociao



La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha.
O. W.
arcy8874
Inviato: giovedì 15 novembre 2012 23:59:15


Iscritto: 02/09/2012
Originariamente inviato da paolo_53
ciao arcy, mi scuso se sono sembrato scortese o maleducato, non era certo mia intenzionebrindisi

tornando al discorso del bollo sul sito della regione puglia (www.tributi.regione.puglia.it) alla sezione bollo auto su approfondimenti trovi quello che ti interessa.




RIDUZIONI ED ESENZIONI

Veicoli storici: I veicoli storici ultratrentennali sono esenti di diritto dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà. Ove, però, siano posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari ad € 30,00 per gli autoveicoli e ad € 20,00 per i motoveicoli.
Veicoli destinati all’uso dei disabili: E’ prevista l’esenzione per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o diversamente abili. Il beneficio fiscale può essere richiesto sia per i veicoli loro intestati che per quelli utilizzati per il loro accompagnamento (purchè l’invalido sia fiscalmente a carico dell’intestatario), con unica limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Onlus: Sussiste l’esenzione per le autoambulanze e veicoli a esse assimilati di proprietà delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, o di organizzazioni non lucrative iscritte all'Anagrafe delle ONLUS.
Veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a gpl o gas metano: Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote azionati con motore elettrico è prevista l’esenzione totale per il primo quinquennio e solo per gli autoveicoli la successiva riduzione del 75% della tariffa base (per autoveicoli uso promiscuo) per le annualità seguenti. Per i veicoli alimentati esclusivamente a gpl o gas metano, fin dal primo anno si applica la riduzione del 75%.
Auto consegnate per la rivendita: Le imprese che operano nel settore della vendita auto possono presentare presso le delegazioni ACI la documentazione finalizzata all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. L’obbligo del pagamento della tassa rimane sospeso con decorrenza dal periodo fisso successivo alla sottoscrizione dell’atto di presa in carico.
Veicoli sottratti o demoliti: Il pagamento della tassa non è dovuto (e se effettuato soggetto a rimborso) nell’ipotesi in cui lo stesso sia stato oggetto di furto o demolizione nel mese di pagamento, purché siano state esperite al PRA le relative annotazioni, ai sensi dell’art 3 della L.R. 25/03.

Rif. normativi: Art.8 L. 449/97


mi sembra chiaro che come ha scritto PG la regione puglia considera veicoli storici solo ed esclusivamente quelli ultratrentennali.
perciò le ventennali ,per la reg. puglia, non sono esenti in nessun caso dal pagamento tassa automobilistica.

spero di esserti stato di aiutociao


ciao
grazie per la tua risposta esaustiva
ciao
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