Per il nostro amico........
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L’articolo 259 del Regolamento di Esecuzione del CDS (in relazione all’articolo 100 del CdS), prevede la possibilità di sostituire il porta targa ma, c’è sempre un “ma”, ci sono delle regole che si devono rispettare al fine di rientrare nelle specifiche che il codice richiede.
Andiamo a vederle. Sono poche ma importanti regole, purtroppo un po’ macchinose:
È ammesso l’uso di cornici porta targa a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm; il materiale con cui deve essere realizzato il componente non deve essere riflettente, così come le viti che tengono fissata la targa.
Attenzione: è vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260/3° (il catadiottro inferiore deve essere sempre presente e perpendicolare al terreno).
Luce della targa deve essere presente e, ovviamente, funzionante; la sua assenza, il posizionamento errato o il mancato funzionamento (spesso trascurato), comporta le sanzioni previste rispettivamente dall’articolo 72 del codice (mancanza dei dispositivi di equipaggiamento) e dall’articolo 79 (inefficienza dei dispositivi).
Il Regolamento di Esecuzione fornisce delle indicazioni precise: per essere identificabile, la targa deve essere sempre disposta in posizione mediana rispetto al telaio della moto e a una certa inclinazione che varia a seconda dell’altezza a cui è montata.
Se la targa è posta al di sopra di 1,20 m dal terreno questa può essere inclinata di 15° inclinata verso il basso. Se posta sotto tale quota, l’inclinazione potrà essere al massimo di 30°, con le cifre della sigla alfanumerica rivolte verso l’alto. L’altezza minima da rispettare per i soli motoveicoli non potrà essere comunque inferiore ai 20cm dal suolo, prendendo come riferimento il bordo inferiore della targa, mentre quella massima è fissata a 2 metri da terra. Ovviamente, una moto con caratteristiche tali dall’avere una targa così alta, non si è mai vista, ma la legge ne parla e ne facciamo dunque riferimento.
Attenzione: se istalliamo un porta targa regolabile (la sua presenza in genere è sufficiente a far scattare il sospetto nel controllore), dobbiamo assicuriamoci bene che le viti di serraggio siano ben avvitate, per far sì che la targa risulti ben salda al supporto. In caso contrario si potrebbe incappare in sanzioni che potrebbero portare anche al fermo amministrativo o alla confisca, così come introdotto con le modifiche al CDS nel 2010 nell’ambito dell’articolo 100.
L’articolo 259 del regolamento prevede che la targa sia verticale o “sensibilmente verticale” per evitare i furbetti che la regolano troppo orizzontale per renderla illeggibile a radar e telecamere, oltre che ai controlli visivi delle stesse Forze dell’Ordine. Per la precisione, la targa deve essere installata simmetricamente rispetto alla linea longitudinale del veicolo, deve essere posta verticalmente con un margine di 5° e, solo qualora la conformazione lo richiedesse, non deve comunque superare i 30° (art. 100 del Codice della strada e art. 250 del Regolamento del Cds). Inoltre, a differenza dei casi in cui è prevista la confisca, la legge prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo anche se il conducente al momento della contestazione non sia l’effettivo proprietario della moto.
Ecco cosa dice l’Art. 100.
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati d'immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonchè i requisiti di idoneità per l'accettazione è 10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
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Quanno se scherza bisogna esse seri ".[i] A.Sordi