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Le nuove disposizioni non sono immediatamente operative ma richiedono l'approvazione di un decreto ministeriale (trascorsi sei mesi dalla legge 120/2010) che dovra’ stabilire, tra l’altro, le caratteristiche delle targhe e le possibili combinazioni alfanumeriche. Probabilmente si scegliera’ un indirizzo similare come per le attuali targhe prova dove, ad esempio, si esclude la possibilita’ di inserire i caratteri i, o, u in quanto confondibili con 1, 0, V.
Inoltre la targa seguirà le vicende giuridiche del veicolo ma sara’ trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di altra modificazione del titolo. Non potrà essere abbinata a più di un veicolo, per cui chi ha più motocicli dovrà chiedere il rilascio di più targhe.
E' stato eliminato, inoltre, l'obbligo di apporre posteriormente ad un rimorchio la targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. Tale obbligo, tuttavia, viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data successiva all'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante le caratteristiche della nuova targa per rimorchi (esclusi i carrelli appendice).
Ne potranno beneficiare anche i veicoli più vecchi, a condizione che siano reimmatricolati e dotati di una targa di nuovo tipo.
Ma attenzione che, per effetto della citata modifica normativa, sarà sottoposto a fermo amministrativo il veicolo la cui targa è installata in maniera non conforme, con inclinazione diversa da quella prevista dall'art. 259 Reg. C.d.S ovvero sistemata su un alloggiamento diverso da quello approvato in sede di omologazione del veicolo e che non rispetta Ie disposizioni dell 'art. 258 Reg.
Il legislatore infatti ha inasprito il quadro sanzionatorio dell'art. 100 C.d.S, prevedendo l'adozione del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi anche nei seguenti casi:
- mancanza della targa sui veicoli indicati nei commi 1,2, 3 e 4 dell' art. 100;
- installazione della targa in posizione o con modalita non conformi aIle norme degii art. 258 e 259 Reg. C.d.S.
- circolazione con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta.
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