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CLAUSOLA DI RIVALSA NEL CONTRATTO RCA: NON È VESSATORIA
Amici, oggi parliamo della clausola di rivalsa nei contratti di assicurazione. Non si tratta di un cavillo legale, ma di una parte del contratto che andiamo a stipulare che può avere conseguenze economiche molto pesanti per il guidatore. Vediamo cosa ci dice in merito l'avvocato Francesco Barbieri qui di seguito:
Con l’ordinanza n. 25785 del 14 ottobre 2019, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione offre uno spunto per consolidare un orientamento giurisprudenziale già piuttosto diffuso, ma che tuttavia continua ad essere oggetto discussione.
Facciamo prima un passo indietro. Cosa si intende per clausola vessatoria?
Si ritiene vessatoria quella clausola contrattuale che prevede un eccessivo squilibrio nelle prestazioni a discapito di un solo contraente. Ad esempio qualora vengano attribuiti ad una parte poteri eccessivamente ampi, oppure un’esenzione di responsabilità.
Si badi bene, in linea generale le clausole vessatorie non sono vietate dall’ordinamento, ma seguono un regime particolare a seconda di quali norme di legge trovino applicazioni: il Codice Civile, all’art. 1341 che regola le condizioni generali del contratto, oppure il Codice del Consumo, esclusivamente con riguardo ai contratti conclusi tra consumatore e professionista. Nel primo caso, affinché siano valide, le clausole vessatorie vanno sottoscritte separatamente una per una, ciò per dare la possibilità al contraente di avere piena coscienza di eventuali condizioni svantaggiose. Nel secondo caso, invece, sono nulle nonostante la doppia sottoscrizione, mentre il contratto resta comunque valido.
Perché taluni propendono per la vessatorietà della clausola di rivalsa nel contratto RCA?
Il motivo è facilmente intuibile. Tale clausola permette all’assicurazione di rivalersi sull’assicurato, e quindi di recuperare il risarcimento anticipato al danneggiato, nel caso in cui il danno sia stato provocato alla guida del veicolo sotto l’influenza di alcol o stupefacenti. Ne consegue che, nel caso in cui l’entità del risarcimento raggiunga cifre notevoli, gli esiti per il contraente potrebbero essere disastrosi sul piano economico.
La sentenza citata propende in modo molto chiaro sulla natura non vessatoria della clausola di rivalsa sulla base di due argomentazioni.
La prima sottolinea il fatto che la clausola di rivalsa opera limitando l’oggetto del contratto. In sostanza specificando quali siano quelle condizioni di fatto che permettono all’assicurato di essere tutelato economicamente, senza prevedere delle vere e proprie limitazioni di responsabilità in capo all’Assicurazione.
La seconda argomentazione si fonda sul fatto che tale clausola di rivalsa poggia su norme di legge. La prima, più generica, riguarda l’art. 1900 del Codice Civile, il quale prevede espressamente che l’assicuratore non è obbligato per i sinistri causati dall’assicurato per dolo o colpa grave. La seconda, ben più specifica, rinvia al contenuto degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, che viete espressamente di porsi alla guida di un veicolo in stato di abbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In quest’ottica la clausola di rivalsa si dimostra come riproduttiva di disposizioni di legge, e dunque sottratta al giudizio di vessatorietà.
In conclusione, premesso e assodato che non bisogna mai mettersi alla guida in stato alternazione, al momento della stipula del contratto di assicurazione Rca, o in caso rinnovo, si raccomanda di accertarsi che non sia stata inserita la clausola di rivalsa. Il suo costo è di pochi Euro e può veramente fare la differenza.
Avv. Francesco Barbieri