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Le tempistiche per ottenere la congrua offerta da parte della compagnia assicurativa possono variare dai 30, 60 ai 90 giorni, ma possono dilatarsi se occorre effettuare un’istruttoria particolare, oppure questi termini vengono semplicemente disattesi .
Un aspetto fondamentale per avere una previsione sui tempi per l’indennizzo è quello della procedura di risarcimento adottata: risarcimento diretto o procedura ordinaria.
Qualsiasi procedura sia stata attivata, la compagnia assicurativa deve formulare l’offerta di risarcimento entro 30 o 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni materiali (a seconda se è stato sottoscritto da tutte le parti o da una soltanto un modello CAI) ed entro 90 giorni per i danni alla persona dal momento in cui è stata messa nelle condizioni di valutare le lesioni.
Cerchiamo di fare chiarezza sui possibili tempi coinvolti nel processo di risarcimento a seconda delle casistiche più comuni.
I tempi del risarcimento diretto
L’indennizzo diretto, talvolta non sempre, presenta tempi più brevi per la liquidazione dei danni, però non sempre è possibile adottarla.
In genere, il risarcimento diretto, che consente di richiedere direttamente alla propria Compagnia assicurativa la liquidazione dei danni subiti, è possibile quando:
Il sinistro si verifica sul territorio italiano;
Sono coinvolti solo due veicoli immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano e sono assicurati con compagnie italiane o estere che abbiano aderito alla Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto);
L’incidente non ha causato morti e/o feriti con lesioni gravi (oltre i 9 punti percentuali di invalidità permanente).
Se si può ricorrere alla procedura di indennizzo diretto, le tempistiche per ottenere il risarcimento sono di 30 giorni in caso di firma congiunta del modulo di Constatazione Amichevole e di 60 giorni se il Modulo CAI è firmato solo dal danneggiato.
Tempi ridotti con la constatazione amichevole
Se entrambi i conducenti hanno compilato e sottoscritto il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo CAI), i tempi per la congrua offerta si riducono notevolmente, passando da 60 a 30 giorni.
In questo caso, il conducente che subisce il danno può richiedere il risarcimento direttamente alla propria Compagnia, formulando una precisa e scrupolosa denuncia di sinistro.
Quest’ultima è molto importante perché da li molto spesso dipende l’esito del risarcimento, le tempistiche e l’integrale risarcimento del danno. Quindi, fate molta attenzione a ciò che viene scritto ed alle parole usate perché saranno oggetto di valutazione in termini di responsabilità che di quantificazione del danno.
Dalla ricezione della denuncia, l’impresa assicuratrice aprirà ufficialmente il sinistro ( con ragione, concorsuale o con torto ) e avrà disposizione 15 giorni di tempo per effettuare la quantificazione dei danni con l’ausilio di perizie tecniche e formulare un’offerta di liquidazione.
La quale offerta qualora non ritenuta congrua, potrà essere trattenuta come acconto per maggior avere successivo e procedere per l’integrazione della stessa.
Anche in questo caso occorre avere le giuste competenze per valutarne la congruità, si pensi ad un danno auto che non contempla le voci accessorie come il fermo tecnico, oppure una lesione difetta del danno morale come anche il danno alla capacità lavorativa. Quindi, anche qui attenzione alla valutazione.
ATTENZIONE: Se l’offerta non soddisfa le aspettative perché non ritenuta congrua per la copertura dei danni subiti, il danneggiato ha diritto di rifiutarla oppure trattenerla come acconto per maggior avere successivo, e procedere con i successivi strumenti a sua disposizione per l’ottenimento di quanto dovuto, come la procedura di conciliazione , di negoziazione assistita, di Accertamento Tecnico Preventivo o Giudizio Ordinario.
Inoltre, affinché i tempi per l’indennizzo rientrino nel massimo dei trenta/sessanta/novanta giorni, è necessario che la documentazione fornita alla Compagnia assicurativa sia corretta, chiara, completa ed esaustiva. In caso contrario, l’Assicurazione può richiedere eventuali informazioni integrative, bloccando la pratica fino al loro ottenimento.
È dunque fondamentale nell’immediatezza dell’evento raccogliere tutti i dati necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente in modo corretto e preciso, comprese le prove del fatto, fotografie e le testimonianze di eventuali presenti al momento dell’accaduto.
La cosa più opportuna da fare è chiedere sempre a un avvocato specializzato nella materia, come comportarsi e come procedere, sia per quanto riguarda la presentazione della denuncia di sinistro che è la cosa quasi più importante, in modo da evitare sorprese e lungaggini, sia per quanto concerne la documentazione da esibire, al fine di consentire la corretta ed integrale valutazione del danno. Non ultimo, anche per avere la certezza che quanto proposto dalla Compagnia di assicurazioni è congruo ed integrale, a nulla rileva che trattasi della propria compagnia di assicurazioni.
Tempi per il risarcimento con la procedura ordinaria
Per i casi in cui non è possibile avvalersi del risarcimento diretto, il danneggiato deve inoltrare la richiesta di indennizzo alla Compagnia assicurativa del veicolo responsabile del sinistro.
Ricordiamo che la richiesta con procedura ordinaria di risarcimento danni deve essere inviata, insieme alla denuncia del sinistro, tramite raccomandata A/R o PEC, alla Compagnia del responsabile, al proprietario del veicolo danneggiante e alla propria Assicurazione.
I tempi entro i quali l’impresa assicuratrice del conducente responsabile è tenuta a presentare una congrua offerta di risarcimento sono:
– 30 giorni per i danni materiali, se alla richiesta di risarcimento è allegato il Modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti;
– 60 giorni per i danni materiali, se il Modulo CAI è firmato da una sola parte;
– 90 giorni per i danni alla persona.
Anche in questi casi, bisogna prestare molta attenzione nel fornire tutte le informazioni necessarie puntuali e precise, affinché l’Assicurazione posso valutare correttamente la responsabilità del proprio assicurato e l’entità dei danni subiti. Se i dati forniti risultano incompleti, la Compagnia ha il diritto di richiedere le integrazioni necessarie e molto spesso lo farà, causando l’interruzione dei termini, che ricominceranno a decorrere nuovamente dal momento in cui riceverà le informazioni integrative richieste.
Le tempistiche dopo l’offerta risarcitoria della Compagnia assicurativa
A seguito della ricezione dell’offerta di risarcimento, il danneggiato può:
Accettare la proposta risarcitoria. In tal caso, la Compagnia ha 15 giorni di tempo a partire dall’accettazione per corrispondere il pagamento;
Rifiutare l’offerta perché non ritenuta congrua rispetto ai danni subiti. In questa circostanza, la Compagnia corrisponde comunque quanto offerto, sempre entro 15 giorni, che viene ricevuta a titolo di acconto;
Trattenere gli importi proposti quale acconto per maggior avere successivo e procedere per l’integrazione.
ATTENZIONE: se il danneggiato non risponde alla proposta di risarcimento della Compagnia, la non risposta sarà interpretata come “silenzio-assenso” e la Compagnia provvederà comunque ad inviare l’offerta entro 30 giorni.
Studio Legale Menghetti