Autovelox, quando la multa non è valida

Autovelox, quando la multa non è valida
Non sempre i motociclisti e gli automobilisti sono dalla parte del torto quando ricevono un verbale. La Cassazione in diverse sentenze spiega quali tutele esistono a nostro favore. Scopriamole una per una
3 maggio 2011

Punti chiave


Il Sole 24 Ore  ha raccolto con estrema precisione le sentenze della Cassazione che indicano con chiarezza quali sono i principi a cui devono attenersi le Forze dell'Ordine quando predispongono i servizi volti a rilevare le infrazioni al Codice della Strada mediante l'uso dell'autovelox. Scopriamo così che il verbale dev'essere sempre redatto dall'agente, e non da ditte appaltatrici incaricate dai Comuni. E sapevate che i rilevamenti in città possono essere fatti solo su vie ad alto scorrimento?
Di seguito trovate l'estratto da Il Sole 24 Ore.

Il dispositivo va sempre segnalato

Non basta la segnalazione in anticipo della presenza del dispositivo quando fra il cartello e l’autovelox vi siano degli incroci con altre strade. Infatti, in tal caso il soggetto che si immette sulla strada “controllata” può correttamente sostenere di non essere stato informato.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 680/2011 riconoscendo le ragioni dell’automobilista che lamentava, dopo essersi immesso sulla statale, “di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox”. Per i giudici: “In siffatto contesto, non sarebbe stato, dunque, sufficiente, accertare l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore, sulla strada statale, essendo necessario verificarne invece, in coerenza alle finalità perseguite dalla legge: la presenza specifica ed a congrua distanza tra la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa”. Non solo ma “il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull’amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria”.

No alla indicazione del cartello nel verbale

Invece, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante autovelox, non sia indicato che la presenza dell'apparecchio era stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso “sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza”, Cassazione ordinanza n. 680/2011.

L’"elaborazione" della sanzione va fatta dai vigili

Se ad elaborare la multa fatta con l’autovelox non è stato un agente della municipale allora ci sono speranze di vedersi annullata la sanzione. Infatti, dal verbale di accertamento deve emergere "adeguatamente" che il rilevamento è stato fatto da “un agente preposto al servizio di polizia”. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza del 5 aprile 2011 n. 7785. I Supremi giudici hanno infatti accolto le doglianze dell’automobilista che lamentava la mancata partecipazione della polizia municipale nelle fasi di “elaborazione dell'accertamento”.
Il comune aveva esternalizzato l'intera gestione a una ditta esterna, indicando poi soltanto genericamente una "supervisione" da parte della Polizia municipale. Così facendo, però, risultava “indimostrata” l'esistenza di quell'elemento “di certezza e legalità” che “solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino”. Sul Comune, dunque, incombeva l’onere - non assolto - di provare che la presenza del privato era limitata alla fase di installazione ed impostazione degli apparecchi; mentre la gestione degli stessi era “rimasta riservata ai pubblici ufficiali”; e che comunque il ruolo degli operatori tecnici fosse sempre “subordinato a quello dei vigili urbani".

In città rilevamenti solo su strade ad “alto scorrimento”

Secondo l’articolo 4 della legge 168/2002 che disciplina i controlli di velocità da ”remoto”, questi sono sempre possibili sulle strade “extraurbane principali” ma non sulle strade “urbane ordinarie”, mentre per quelle “extraurbane ordinarie” e per quelle “urbane di scorrimento” occorre l’autorizzazione del prefetto. L’autorità di governo può, dunque, autorizzare gli autovelox sulla base di alcuni elementi quali: la pericolosità, il traffico o la difficoltà di fermare il veicolo.
È accaduto però, secondo la Cassazione, sentenza 3701/2011, che alcuni comuni hanno forzato un po’ la mano ai prefetti ottenendo un lasciapassare all’installazione anche in strade prive delle caratteristiche previste dalla legge. Ragion per cui i giudici, pur riconoscendo l’autonomia dei prefetti, hanno annullato i verbali. Secondo un’altra sentenza, la 7872/2011, i margini di manovra del prefetto nel definire i tratti di viabilità ordinaria su cui autorizzare le postazioni fisse “trovano come limite insuperabile il tipo di strada, che è individuato con certezza dalla legge 168/02”.

L’omologazione dell’apparecchio non “scade” mai

In relazione alle apparecchiature di controllo automatico, il legislatore non ha adottato nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate. Secondo la Cassazione, sentenza 17361/2008, ne consegue che “nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature”.

No alla taratura periodica

Non vi sono neppure norme che impongono un obbligo di taratura periodica dell’autovelox. Dunque, l'attendibilità degli accertamenti effettuati non può ritenersi inficiata dalla assenza di controlli periodici. Non solo ma l'efficacia probatoria rimane sino a che non risulti accertato, in quanto dedotto ed espressamente provato, il mal funzionamento dello strumento, o il difetto di costruzione, installazione, Tribunale di Potenza, sentenza 11 novembre 2010 n. 1496.
E sempre il tribunale di Potenza, sentenza 1305/2010, ha chiarito che “il sistema nazionale di taratura di cui alla L. n. 273/1991 non si applica alle apparecchiature per la rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità fissati dal codice della strada, le quali, invece, sono soggette esclusivamente ad una verifica di perfetta funzionalità (omologazione) da parte del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Tale verifica, peraltro, è indispensabile solo in relazione al "modello" di apparecchio e non deve essere effettuata di volta in volta sul singolo esemplare”.
E, dunque, “il verbale […] fa piena prova della sussistenza della violazione anche quando i dati relativi all'omologazione, riportati, non si riferiscano specificamente all'apparecchio utilizzato ed a prescindere dal rispetto della taratura periodica”. Concetto espresso anche dalla Cassazione, sentenza 22207/2010, “In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica - ai fini della validità del relativo accertamento - va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare“.


Non necessaria la contestazione immediata

L'eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti. L'utilizzazione di apparecchiature diverse, quali l'"autovelox", invece, “rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l'attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, né sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle relative al numero delle pattuglie operanti”, Cassazione n. 9308/2007.

Fonte:
Il Sole 24 Ore


 
Naviga su Moto.it senza pubblicità
1 euro al mese