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L'ONERE DELLA PROVA ORA SPETTA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, E NON PIU' AL CITTADINO
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione aggiunge un nuovo interessante elemento alle controversie tra cittadini e Pubblica Amministrazione, in merito all'annosa “questione autovelox”. Tematica da sempre al centro delle paure di chi non riesce a tenere a freno il polso (o il pedale) destro, ma anche di quelli che, pur in buona fede, peccano di distrazione.
Come ben sappiamo, in caso di contestazione di un verbale di accertamento per violazione del Cod. Strada spetta al cittadino fornire una prova convincente sulla l'illegittimità della sanzione. Cosa non sempre facile, anzi il più delle volte impossibile, specie se lo strumento utilizzato è, appunto, il buon vecchio Autovelox.
Di grande interesse, quindi, si rivela quanto statuito dalla II Sezione Civile della Corte di Cassazione, la quale nella sentenza n. del 33164/2019 ha precisato che, in caso di contestazione, l'onere di provare che l'apparecchio sia stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura incombe sulla pubblica amministrazione.
A ciò si aggiunga che, sempre secondo la giurisprudenza più recente, l'ente accertatore ha anche l'obbligo di indicare nel verbale l'omologazione e l'ultima taratura dello strumento, non essendo sufficiente indicare che l’apparecchiatura sia stata "debitamente omologata e revisionata", come si legge spesso.
Ciò significa che se non è indicata l'omologazione e l'ultima taratura il verbale è nullo? Non proprio, ma so che ci stavate sperando.
La questione è un pelo più complessa e poggia le sue basi su una interessante pronuncia della Corte Costituzionale (n. 113/2015) che ha previsto un preciso obbligo in capo all'ente che utilizza lo strumento di rilevazione di verificarne non solo l'omologazione, ma anche il corretto funzionamento, attraverso controlli e tarature a cadenza almeno annuale (anche se in merito alla periodicità attualmente non esiste un preciso obbligo normativo in tal senso).
Se pensiamo che anche le bilance utilizzate nei mercati ortofrutticoli sono oggetto di revisione annuale, pare più che ragionevole pretendere che uno strumento come l’autovelox, che, ricordiamolo, fornisce una “piena prova” utilizzabile tanto nel giudizio civile quanto in quello penale, sia periodicamente controllato e tarato.
In precedenza, quindi, era sufficiente che il dispositivo fosse omologato. Oggi invece ne è prevista la ritaratura almeno annuale, che deve essere debitamente indicata nel verbale di accertamento della violazione. In caso contrario sarà onere della Pubblica Amministrazione dimostrare aver provveduto alla corretta manutenzione dello strumento, naturalmente in data antecedente a quella della rilevazione.
Nel malaugurato caso in cui vi arrivi a casa la tanto temuta busta verde, verificate attentamente l’indicazione nel verbale della data di ultima revisione, se questa manca o se è molto risalente nel tempo potreste avere dei margini di successo.
Avv. Francesco Barbieri