Cambio del targhino 50cc, le scadenze entro il 31 luglio

Cambio del targhino 50cc, le scadenze entro il 31 luglio
Ultimi giorni per cambiare il targhino ai ciclomotori i cui numeri iniziali sono 3, 4 e 5. La scadenza è fissata per il 31 luglio 2011 | Scuolaguida.it
27 luglio 2011

Punti chiave

 Cosi' come chiarito dalla circolare del 21 aprile 2011 n. 12828 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previsto dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, (recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"), la quale ha esteso anche ai ciclomotori dotati di certificato di idoneità tecnica (vecchio libretto e targhino) l’obbligo di essere muniti del certificato di circolazione e della nuova targa per motorini (di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992), ecco pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 (del 2 aprile 2011) il DECRETO MINISTERIALE del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2011  il quale stabilisce la calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori per i proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di contrassegno e certificato di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006.

Questi, per poter continuare a circolare in regola, dovranno richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione entro i seguenti termini dalla data di pubblicazione:

- entro sessanta giorni - 1° giugno 2011 - per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "0", "1" e "2";

- entro centoventi giorni - 31 luglio 2011- per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "3", "4" e "5";

- entro centottanta giorni - 29 settembre 2011- per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "6", "7" e "8";

- entro duecentoquaranta giorni - 28 novembre 2011 - e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "9" e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera "A".

L’art. 14 cc. 2, 3 della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che:
"2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell’articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.".
In ogni caso la sanzione si applicherà solo dopo la richiamata ultima data del 12 febbraio 2012 (ancorché siano state oltrepassate le specifiche scadenze del 1° giugno 2011, del 31 agosto 2011, del 30 ottobre 2011 e del 29 dicembre 2011).

La suddetta circolare ha ribadito inoltre che:
- Le operazioni di targatura debbono essere svolte allegando all'istanza, tra l'altro, anche il " vecchio" contrassegno di riconoscimento.

- Nulla osta acchè gli interessati possano richiedere, per ragioni affettive legate alla storicita' del ciclomotore, di poter ottenere la restituzione del certificato di idoneita' (vecchio libretto") debitamente annulato dall'UMC (successivamente al rilascio del nuovo certificato di circolazione).

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