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Come sappiamo, il DPCM del 26 aprile, che ha validità dallo scorso 4 maggio, ha introdotto una serie di novità che interessano anche gli spostamenti individuali. Fra questi rientrano anche quelli in moto, scooter e ciclomotore.
Sono sorte subito alcune domande: posso andare in moto ovunque? Posso trasportare il passeggero? Devo usare la mascherina?
Diciamo subito che anche nella Fase 2 valevole dal 4 al 17 maggio, l'uso della moto, che era consentito anche in precedenza, può esulare dalle motivazioni quali esigenze lavorative, di salute, o di necessità. Resta quindi escluso il giro in moto fine a sé stesso.
Soprattutto, dal 4 maggio è prevista la possibilità di trasportare il passeggero.
Il requisito fondamentale è però che quest'ultimo sia un convivente, in quanto le regole di distanziamento sociale (previste ad esempio anche per le attività sportive da poco autorizzate, o per viaggiare sui mezzi pubblici) non possono essere rispettate stando in due sulla stessa sella.
In automobile è invece concesso trasportare anche persone non conviventi, purché il passeggero sieda nella fila posteriore dei sedili e, possibilmente, in diagonale rispetto al conducente per aumentare la distanza.
Tornando alla moto, la mascherina non è obbligatoria, ma è consigliabile usando il casco jet.
La situazione cambia però se si è residenti in Lombardia, Veneto, Campania e Lazio, dove sono vigenti diverse disposizioni diverse e la mascherina – o altra adeguata protezione - è obbligatoria sempre, guidando o viaggiando in moto.
E' sufficiente indossare anche un foulard che copra naso e bocca, mentre con il casco integrale è richiesto l'uso di mascherina o altra adeguata protezione solo una volta che lo si toglie. E' buona regola controllare le disposizioni dei diversi comuni perché possono essere differenti.
Ci si può spostare restando nella propria Regione (l'obbligo decade in caso di esigenze lavorative, sanitarie o di necessità) anche per le visite ai propri congiunti o, ad esempio, per raggiungere il luogo della propria attività sportiva, ma in ogni caso serve l'autocertificazione. Che può essere compilata anche al momento dell'eventuale controllo.
Questa non è invece richiesta per gli spostamenti lavorativi: basta una documentazione del datore di lavoro o un tesserino professionale “...idoneo a dimostrare la condizione dichiarata”.
Senza i comprovati motivi, da riportare sull'autocertificazione, si rischia una contravvenzione da 533 a 4.000 euro.