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Con il DPCM del 17 maggio viene consentita la riapertura delle attività commerciali al dettaglio a far data dal 18 maggio e questo significa - finalmente - anche la riapertura dei negozi di abbigliamento e accessori che devono comunque seguire le norme sanitarie obbligatorie per garantire il contenimento del contagio da covid-19.
Queste norme sono contenute in prima battuta dall'art. 1 dd) del DPCM 17 maggio che prescrive una distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto, ma lo stesso articolo rimanda alle linee guida adottate dalla Conferenza delle regioni emanate in coerenza con i criteri di cui all’allegato10 del DPCM e nell'osservanza di quanto disposto nell’allegato 11 allo stesso DPCM.
Quest'ultimo impone alle attività di commercio al dettaglio:
1. Il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. La garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. La garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria.
4. Un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touche sistemi di pagamento.
5. L'utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. L'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto.
7. Accessi regolamentati e scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce orarie, ma nei locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali, invece, di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Le linee guida dettate dalla Conferenza delle Regioni scendono più nel dettaglio e, in concorso con le norme disposte dall'allegato 11, specificano che i commercianti al dettaglio, quindi anche i negozi di abbigliamento e di accessori, dovranno:
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Prevedere regole di accesso in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- In caso di vendita di abbigliamento: mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
- Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
Inoltre i clienti dovranno sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti e l'addetto alla vendita dovrà procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente). Infine, la postazione dedicata alla cassa potrà essere dotata di barriere fisiche; in alternativa il personale dovrà indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso si prevede di favorire modalità di pagamento elettroniche.