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Ganasce virtuali, ma molto, molto fastidiose: sono quelle che scattano nel caso di provvedimento di fermo amministrativo a carico di un veicolo di proprietà di persona che non abbia ottemperato al pagamento di un debito verso la Pubblica Amministrazione, come nel caso di tributi e tasse (Irpef, IVA, bollo, Tari, ecc.) o a multe conseguenti ad infrazioni stradali: ma la misura può anche verificarsi come accessoria a sanzione prevista dal Codice della Strada.
Il fermo amministrativo è procedura piuttosto frequente nel caso di mancato pagamento nei termini di legge di una cartella esattoriale: in tal caso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere al fermo dei veicoli intestati al debitore, con l’iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Ovviamente, possono essere soggetti alla pratica di fermo amministrativo i soli motocicli, in quanto i ciclomotori (50 cc) non sono beni mobili registrati al PRA.
Dopo la registrazione al PRA, l’uso del veicolo è vietato: non si può circolare e per chi contravviene sono in agguato sanzioni molto pesanti.
La fase di “liberazione“ della moto dal fermo amministrativo coincide con l’estinzione del debito con l’Agenzia delle Entrate; nel caso di pagamento rateale, basta versare la prima per richiedere la sospensione del fermo, che non elimina il provvedimento restrittivo ma consente la circolazione su strada; per la notifica al PRA della sospensione va presentato il documento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il certificato di proprietà e una marca da bollo da 32 euro.
Per rientrare nel pieno possesso della moto, dall’inizio dell’anno i provvedimenti di revoca sono notificati per via telematica dall’Agenzia delle Entrate direttamente al PRA e non è più necessario recarsi di persona agli uffici.
L’articolo 214 del Codice della Strada prevede l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo nel caso di alcune violazioni, come ad esempio il caso di guidare una moto con caratteristiche non corrispondenti ai dati presenti sul libretto di circolazione.
Nel periodo di fermo, la custodia del veicolo resta a carico del proprietario o del conducente del mezzo, sul quale viene posto un sigillo da rimuovere solo al termine dello stop, mentre l’organo di polizia che ha constatato l’infrazione trattiene la carta di circolazione.
Se il provvedimento di fermo riguarda un motociclo o un ciclomotore, per il primo mese il mezzo viene affidato a una depositeria convenzionata, prima di essere affidato alla custodia del proprietario (o chi per lui).
Per rientrare nella disponibilità del mezzo, alla conclusione del periodo di fermo vanno espletate le formalità di rilascio presso la Polizia locale o Stradale, consistenti nella restituzione della carta di circolazione e nella rimozione del sigillo dal veicolo.
La norme che disciplinano il fermo amministrativo del veicolo, prevedono che sia il proprietario, nominato custode, (o in sua assenza il conducente o altro soggetto obbligato in solido), a far cessare la circolazione, provvedendo alla sistemazione del veicolo in luogo di cui abbia la disponibilità e che non sia sottoposto a pubblico passaggio (quindi non per strada…), custodendolo a proprie spese.
Sul veicolo, inoltre, viene collocato un sigillo, con modalità e caratteristiche definite dal Ministero dell’interno, che verrà rimosso una volta decorso il periodo di fermo, direttamente dall’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione.
È importante sottolineare che a chi, pur obbligato, si rifiuti di trasportare o custodire a proprie spese il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa da 776 a 3.111 euro, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il trasporto in un luogo di custodia, indicandolo nel verbale di contestazione della violazione.
Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo, dopo redazione di apposito verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato.
Contro il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, secondo quanto previsto dall’articolo 203.
Nel caso che il soggetto che assume la custodia del veicolo, durante il periodo di fermo circolasse abusivamente con il veicolo stesso o consentisse che altri vi circolassero, è punito con la sanzione amministrativa da 1.988 a 7.953 euro, con applicazione delle sanzioni accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo.
Durante il periodo di fermo, il veicolo non può essere radiato, demolito o esportato, e nel caso di vendita successiva all’iscrizione del fermo non può circolare e non può essere radiato dal PRA.
Ancora, se il debitore non paga, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può agire in proprio, provvedendo alla vendita della moto.
Meglio non arrivare a questa situazione estrema, non trovate?