Ecco quali moto e scooter si possono acquistare con gli incentivi

Ecco quali moto e scooter si possono acquistare con gli incentivi
Una panoramica sulle categorie di mezzi che possono beneficiare degli aiuti all'acquisto previsti dal Governo a partire da oggi, giorno della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale
8 aprile 2022

In arrivo 25 milioni di euro per finanziare gli incentivi moto. Il "bonus" riguarderà moto elettriche, ibride e termiche. Il Dpcm firmato da Mario Draghi (proposto da Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico insieme ai ministri dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, della Transizione Ecologica Roberto Cingolani) e pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale di fatto rivede l'intento degli incentivi aggiungendo anche veicoli con motore tradizionale a basse emissioni. 

 
 

Quali veicoli beneficiano degli incentivi?

Di fatto dei 25 milioni stanziati 15 saranno destinati ai veicoli elettrici e 10 a quelli a benzina. Anche qui si nota il cambio di rotta perché infatti non c'è l'intento di prediligere le moto meno inquinanti rispetto alle altre, semplicemente gli incentivi per le elettriche saranno validi dal 2022 al 2024 (5 milioni per tre anni), mentre per le moto a benzina per il 2022 e il 2023 (5 milioni per due anni).
 

 

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A quanto ammonta il contributo?

Nello specifico godranno degli incentivi i ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7) avranno un bonus pari al 30% del prezzo fino al massimo di 3.000 €. Oppure, se contestualmente si rottama una moto classe fino a Euro 3, il contributo sale al 40% e fino a un massimo di 4.000 €.
 
Per i veicoli a benzina vale la stessa classe di veicoli (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7), ma cambia l'entità del contributo. A fronte di uno sconto del 5% da parte del concessionario, si beneficia di un incentivo pari al 40% del prezzo e comunque mai superiore a 2.500 €.
 
 

 

Classificazione veicoli classe L (fonte ACI)

- categoria ((L1e)): veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i ((45 km/h));

- categoria ((L2e)): veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i ((45 km/h));

- categoria ((L3e)): veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i ((45 km/h));

- categoria ((L4e)): veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i ((45 km/h)) (motocicli con carrozzetta laterale);

- categoria ((L5e)): veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i ((45 km/h));

((- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;))

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