Incidente per buca? Paga l’ente proprietario

Incidente per buca? Paga l’ente proprietario
Sentenza della Cassazione: se un motociclista cade a causa di una buca, l’ente pubblico proprietario della strada è responsabile e deve risarcire il danno
3 dicembre 2019

Nuovo pronunciamento della Suprema Corte a favore dell’utenza debole, in un contenzioso tra un cittadino e l’amministrazione comunale proprietaria della strada dove si era verificato l’incidente, causato - come appurato in sede processuale - dalla cattiva manutenzione dell’asfalto. Con la sentenza n. 31065/19 emessa dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, e pubblicata il 28 novembre scorso, viene ribadito che la manutenzione delle pubbliche vie è un obbligo - definito imprenscindibile - per gli enti proprietari, indispensabile a garantire la sicurezza stradale.

In altri termini, se un motociclista cade a causa di una buca, è responsabile l’amministrazione. Nella fattispecie, sono state ritenute sufficienti le prove testimoniali, che hanno confermato come l’incidente sia stato causato dall’asfalto dissestato e poco illuminato.

In caso di responsabilità da “cose in custodia”, previste dall’articolo 2051 del Codice Civile, il danneggiato deve solo dimostrare il nesso causale fra la cosa in custodia e la lesione patita, al di là della pericolosità della prima. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte è diventata definitiva la condanna del Comune siciliano portato in Tribunale dal ricorrente, che ora dovrà corrispondere oltre 71mila euro a titolo di danno biologico in favore del motociclista e altri 600 per rimborso spese, e tutto questo malgrado il Tribunale di Catania avesse rigettato in prima istanza la domanda risarcitoria dello sfortunato centauro.

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In particolare, il giudice di primo grado aveva negato il risarcimento basandosi sull’erroneo presupposto che il danneggiato non avrebbe provato l’insidia presente sulla strada; ma la Corte d’appello ha ribaltato tale decisione, perché in primo luogo il motociclista ha dimostrato l’esistenza della buca grazie a due testimoni, e dall’altra aveva eccepito di aver agito in via principale secondo quanto disposto dall’articolo 2051 Cc, e solo in subordine sul presupposto della responsabilità per colpa del comune convenuto.

Decisiva, quindi, la condizione che il danneggiato abbia dimostrato il rapporto fra buca e lesione, al di là delle caratteristiche intrinseche della strada: la responsabilità in questione, infatti, è un contrappeso alla signoria che il custode ha sulla cosa, dalla quale trae beneficio.

La sentenza della Cassazione costituisce inoltre un significativo precedente a favore di tutti i cittadini rimasti vittime di incidenti di questo tipo per ottenere il giusto risarcimento, ma anche un monito per tutti gli enti proprietari e custodi delle strade per incentivare lavori di manutenzione costante della rete viaria.