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Un precedente importante in materia di responsabilità per le cose da tenere in custodia, è quello stabilito dalla Suprema Corte, il 18 ottobre 2011 scorso: ”L'ente di gestione delle strade è responsabile del sinistro provocato dal fango e dai detriti non opportunamente o tempestivamente rimossi, soprattutto se su una strada importante, e deve risarcire la vittima”. È questo in sintesi, il contenuto della sentenza con cui la terza sezione civile ha rigettato il ricorso dell'Anas che cercava di sottrarsi alle proprie responsabilità e che invece dovrà rimborsare interamente gli sfortunati protagonisti dell’accaduto.
A seguito di un violento acquazzone, si erano accumulati sulla strada fango, sterpaglie e sabbia che avevano causato lo sbandamento della vespa su cui viaggiavano le vittime dell’incidente. I giudici hanno respinto il ricorso dell'Anas volto ad escludere la propria responsabilità oggettiva. Il custode della strada, sottolinea la Corte: "Doveva ritenersi obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d'impiego, lo stesso non poteva considerarsi esente da responsabilità in considerazione della presenza della pioggia, fattore di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode".