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Un decreto per fare chiarezza: la vicenda dell’Iva sulle prestazioni delle scuole guida (e che riguarda anche quelle da sci…) arriva forse al capitolo finale.
Il decreto fiscale in vigore dallo scorso 27 ottobre, infatti, chiarisce che l’Iva al 22% presso le autoscuole si pagherà a partire dal nuovo anno, ma non sarà retroattiva; e, dettaglio di non poco conto, verrà richiesta solo per le prestazioni relative all’ottenimento delle patenti B e C1, lasciando escluse (per il momento almeno) le patenti A, relative alla conduzione di moto e scooter.
Tutto nasce, ricordiamo, dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (vedi qui) dello scorso settembre che recepiva la sentenza comunitaria di marzo 2019 che, facendo decadere l’esenzione finora in vigore dal 1972, introduceva anche in Italia l’obbligo di imposta Iva per le autoscuole e soprattutto prevedeva il recupero retroattivo per i cinque anni fiscali precedenti, dal 2014 in poi. Una situazione contro la quale le associazioni di categoria avevano proclamato uno sciopero unitario lo scorso 18 settembre (vedi qui), con la chiusura delle attività delle scuole guida in tutto il Paese.
Protesta che ora sortisce un primo, parziale risultato: niente retroattività del provvedimento e regime fiscale in esenzione fino al 31 dicembre.