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La lettera del Presidente Sesti metteva in evidenza come non siano di fatto disponibili, sul mercato, dispositivi come quelli richiesti.
Una situazione che impediva l’utilizzo dei motocicli in una parte consistente del territorio italiano, per un periodo considerevole dell’anno solare, anche in caso di strada asciutta e di condizioni meteorologiche di assoluta sicurezza per gli utenti.
Nella risposta pervenuta si comunica, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che la
disposizione indicata (contenuta nell’articolo 6, comma 4, lettera e) del Codice della Strada, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2010, numero 120), “…debba essere interpretata nel senso che si applica ai veicoli per i quali è possibile disporre di pneumatici invernali ovvero è possibile montare le catene o altri mezzi antisdrucciolevoli consentiti”.
Nella stessa lettera di risposta ricevuta dalla FMI si comunica che, sempre d’intesa con il Ministero dei Trasporti, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale invierà una direttiva generale, nel senso indicato da quanto sopra, agli organi di polizia e agli enti proprietari delle strade.