I ciclomotori, in circolazione prima del 14 luglio 2006 e dotati del "targhino", devono munirsi della nuova targa per motorini e del certificato di circolazione. Pena una multa fino a 519,67 euro
1 febbraio 2012
Scadenza
Entro il 13 febbraio 2012 i cinquantini posti in circolazione prima del 14 luglio 2006, e quindi dotati di certificato di idoneità tecnica e del vecchio "targhino", devono munirsi del certificato di circolazione e della targa per motorini. Chi non rispetta le nuove disposizioni rischia
una multa fino a 519,67 euro.
Cosa fare
E' necessario recarsi
presso gli uffici della motorizzazione o in un'agenzia a essa connessa telematicamente per avviare la pratica di registrazione del ciclomotore. Una volta ritargato il veicolo, la nuova targa potrà essere rimossa dal ciclomotore
solo in caso di vendita o demolizione.
Perché si cambia
Cambia così il regime dei ciclomotori “non targati” su cui chiunque, per assurdo anche un ladro, può apporre il proprio targhino personale. La nuova legge interrompe il
doppio regime instaurato dal 14 luglio 2006, quando per
i nuovi ciclomotori è stata introdotta l’immatricolazione: si registra l’abbinamento
veicolo-proprietario, ottenendo il certificato di circolazione e una targa di nuovo tipo (meglio leggibile), che rimane fissa sul ciclomotore (può essere rimossa solo in caso di rivendita o di demolizione). È
personale anche la nuova targa, ma non può mai essere abbinata a più di un mezzo.
Il nuovo sistema dà più sicurezza sia sui furti e sull’individuazione del proprietario (ai fini della riscossione del bollo, in caso di incidenti e per la corretta demolizione).
La ritargatura riguarda
C
iclomotori e quadricicli leggeri (le microcar di categoria L6e, che sono equiparate ai motorini, hanno massa complessiva fino a 350 chili e motore fino a 50 centimetri cubici se a benzina e di potenza fino a 4 kW se alimentati in altro modo).