Tanti motociclisti modificano o sostituiscono il porta targa. Scopriamo se è lecito, e cosa dice il Codice della Strada. Il parere autorevole dell'ASAPS per fugare ogni dubbio, anche sui “targhini” da enduro
La storia del lettore: fermo di 3 mesi per il porta targa (originale)
Ci offre lo spunto per trattare questo tema spinoso (non fosse altro che per la sanzione applicata), la lettera giunta in redazione e inviata dal lettore Giuseppe Fratantonio. Vi raccontiamo, brevemente, quanto accaduto allo sfortunato motociclista, che ha visto la sua moto (una Aprilia RSV4R originale in ogni sua parte) sottoposta a un fermo amministrativo di 3 mesi, nonostante montasse il porta targa originale. Una storia incredibile.
La polizia municipale di un comune dell’hinterland milanese ha infatti fermato l'Aprilia durante un normale controllo, e l'agente verbalizzante ha contestato la violazione dell'articolo 259 CdS a Giuseppe, in quanto la RSV4R avrebbe adottato un porta targa che inclinava la targa di oltre 30° (limite previsto dalla norma) oltre la verticale. Contestazione avvenuta sulla base di un esame visivo, senza l'uso necessario del goniometro.
Fratantonio ha visto quindi la sua moto allontanarsi sul carroatrezzi, ma non si è perso d'animo.
Ha querelato presso il commissariato della Polizia di Stato l'agente della polizia municipale per abuso di potere e dichiarazioni false. Ora sarà la procura a decidere se e come procedere nei confronti dell'agente. Ma che qualcosa non tornasse risulta chiaro da un dato incontrovertibile: due giorni dopo il sequestro, il verbalizzante procedeva all'annullamento in autotutela del verbale redatto nei confronti del motociclista.
Ciò cosa significa? Che probabilmente il suo comando si era reso conto dell'oggettivo abuso compiuto e aveva annullato l'atto amministrativo.
Porta targa. Cosa dice la legge
L'articolo 259 (Modalità di installazione delle targhe) recita testualmente:
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
...
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5ø. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
...
2. É ammesso l'uso di cornici porta targa a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. É vietato applicare sui porta targa e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. É vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.
Come avrete notato, la norma non vieta la sostituzione del porta targa, purché non si violino i parametri sopra riportati.
Cosa dice l'ASAPS
Abbiamo chiesto a Lorenzo Borselli (Sovrintendente della Polizia Stradale, caporedattore del sito Asaps e della rivista Il Centauro) di fare chiarezza sulla liceità o meno della sostituzione del porta targa, che non è citato nelle norme che regolano i criteri di collocazione della targa e le modalità di installazione della stessa.
Cosa prescrive il codice e quali sanzioni prevede? «Il codice disciplina questa materia con estrema severità e precisione, più degli altri stati. Le recenti modifiche intervenute con la Legge 120/2010, hanno introdotto ad esempio il Fermo Amministrativo per tre mesi nei confronti di chi appone la targa in maniera diversa da quella prevista. Oltre al fermo amministrativo si va incontro ad una sanzione di 78 euro e nessuna decurtazione di punti è prevista».
Come deve essere apposta la targa? Possiamo sostituire il porta targa? «L’articolo 258 e 259 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, è molto chiaro in merito. A parte che le targhe non possono essere assolutamente riproducibili (l’argomento interessa soprattutto gli amanti dell’enduro e della regolarità, che sono soliti fotocopiare e ridurre le targhe per evitare di perderle), è indispensabile che l’altezza del bordo inferiore della targa non sia inferiore dal suolo a 0,20 m. La targa deve essere apposta rispetto alla verticale con un margine di tolleranza di 5°: “Tuttavia – e cito il capoverso d) del 1° comma dell’articolo 259 – nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può anche essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°”. Ricapitolando: il porta targa non è un accessorio impossibile da sostituire, ma l’importante è che garantisca il rispetto delle condizioni di visibilità della targa stessa. Per chi invece dovesse scegliere di contraffare la targa o di renderla illeggibile artatamente, è prevista una denuncia penale. Per non incorrere in sanzioni, dunque, è consigliabile acquistare un porta targa che consenta il riposizionamento della placca nella stessa modalità con cui viene collocata dalla casa madre».
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