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Dopo il DPCM del 26 aprile che autorizza alcune attività, fra queste i concessionari auto e moto, a riaprire al pubblico a partire dal 4 maggio, si sono creati alcuni dubbi relativi alle categorie merceologiche cui è consentito riprendere l'attività, alla possibilità da parte dei clienti di recarsi fisicamente in concessionaria e anche riguardo il possibile acquisto di una vettura o una motocicletta.
Cerchiamo di rispondere ad alcuni di questi dubbi anche alla luce delle ultimi aggiornamenti sulle FAQ del Governo in tema di misure adottate nella "fase2":
- a partire dal 4 maggio i concessionari auto e moto possono riaprire, grazie all'inclusione nel DPCM del 26 aprile delle attività aventi codice ATECO 45, che identifica i concessionari auto e moto sia all'ingrosso che al dettaglio: all'interno dello stesso DPCM vengno pure autorizzati ad accedere alle loro sedi a partire dal 27 aprile (art. 2 punto 9) per predisporre i locali ai nuovi obblighi sanitari e, in ogni caso, le attività di riparazione auto e moto sono state sempre autorizzate a operare fin dall'inizio dell'emergenza covid.
I clienti possono recarsi fisicamente in concessionaria: la risposta contenuta all'interno della sezione FAQ del sito del Governo Italiano relativo alla fase 2 in merito agli spostamenti, ci dice che lo spostamento "è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti ", quindi è concesso spostarsi verso il concessionario per acquistare un mezzo (o un accessorio) all'interno della regione e sempre con autocertificazione. L'eventuale dubbio che potrebbe sorgere seguendo il tenore letterale della successiva risposta dove si afferma che è possibile uscire per acquistare beni non alimentari solo se "prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2)", allegati dove non troviamo l'attività dei concessionari auto e moto, viene totalmente superato dall'ulteriore FAQ dove viene stabilito che " L’allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l'attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”.È quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione".
Resta comunque fortemente consigliato concordare un appuntamento con il concessionario e, magari, avere una mail da mostrare alle Forze dell'Ordine in caso di controlli.
È permesso consegnare auto e moto al domicilio del cliente attraverso un trasportatore, anche fuori dalla regione di vendita: questa attività era già consentita dal precedente DPCM nei termini del trasporto e, dal lato del concessionario, non sembra esistere alcuna norma che vieti al dealer di consegnare il mezzo a domicilio; continua inoltre ad essere possibile registrare i passaggi di proprietà, con la precisazione che le ricevute sostitutive della carta di circolazione rilasciate dalle agenzie di pratiche auto vedono prorogata la loro validità fino al 30 ottobre 2020.