Rinnovo Patente di Guida
La patente di guida ha una scadenza nel tempo, indicata sul documento stesso, stabilita in relazione:
alla categoria;
all'età del titolare;
in un periodo limitato stabilito dalla Commissione Medica Locale.
La validità della patente di guida viene confermata dal Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito visita medica presso un sanitario autorizzato.
I conducenti professionali, in possesso:
del CAP (certificato di abilitazione professionale) devono rinnovarlo in occasione della conferma di validità della patente;
della CQC (carta di qualificazione del conducente) devono rinnovarla ogni cinque anni, mediante apposito corso teorico.
Procedura per il rinnovo di:
patente di guida italiana di un cittadino residente in Italia;
patente di guida italiana di un cittadino italiano residente in altro Stato Comunitario
patente di guida italiana di un cittadino italiano residente in altro Stato ExtraComunitario;
patente di guida comunitaria (non italiana) di un cittadino Comunitario residente in Italia.
Si prevede che, superati i tre anni di mancata conferma di validità della patente (circolare MCTC 7.4.1971 n. 16/71), si configurano i presupposti per l'emissione del provvedimento della revisione della patente. L'UCO del CED invia regolarmente il tagliando al conducente ma contemporaneamente segnala il superamento di tale limite all'UMC competente per residenza del conducente, per l'eventuale emissione del provvedimento di revisione della patente.
L'attuale normativa prevede che il nuovo periodo di validità decorra dalla data del certificato medico (inizialmente era previsto che la conferma di validità non potesse avvenire prima dei tre mesi antecedenti la scadenza della patente - circolare MCTC 23.9.1963, prot. n. 9824.Ca.88)
A seguito della visita medica prevista ed in relazione all'esito della stessa potra' verificarsi inoltre il:
rinnovo della patente per un periodo più limitato (per decisione della Commissione Medica);
declassamento della patente (riduzione dei requisiti);
sospensione (perdita temporanea dei requisiti);
revoca (perdita permanente dei requisiti);
revisione della patente.
Con patente scaduta
non e' possibile condurre alcun veicolo a motore;
si puo' ottenere un permesso provvisorio - se nel caso in cui, nonostante la richiesta di prenotazione presso la Commissione Medica Locale, si è in attesa di sottoporsi alla visita prevista ma il documento e' nel frattempo scaduto la circolare ministeriale Prot. n. 86959-28/08.03 del 28 ottobre 2010, emanata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, fornisce istruzioni operative necessarie per poter ottenere un permesso provvisorio di circolazione;
superati i tre anni di mancata conferma di validità della patente il conducente potrà essere successivamente sottoposto a revisione della patente.
Nuovo modello di certificazione
Il 30 aprile 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 59 del 2011, recante "
Attuazione delle direttive comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida".
L'allegato III del medesimo decreto legislativo detta norme concernenti la patente di guida in materia di "requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore".
Acquisite le valutazioni tecniche della Direzione Generale della Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ottemperanza alle variazioni introdotte dalla legge n. 120/2010, la
circolare Prot. n. DGPREV.II/P/2011/17798/I.4.c.d.2.2 del 25 luglio 2011 detta indicazioni operative, per i medici monocratici e per le commissioni mediche locali, che assicurino criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale in sede di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica al conseguimento o rinnovo della patente di guida per i conducenti classificati nel gruppo 1 (conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1,A2, B1, B, e BE) e nel gruppo 2 (conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo 311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) dell'allegato III del decreto legislativo 16 aprile 2011 n. 59.
Si prevede l'imminente predisposizione di un nuovo modello di certificazione onde evidenziare e/o dismettere, tra l'altro, i campi che prevedono la rifrazione corretta, il grado di rifrazione, senso cromatico, senso stereoscopico, visione notturna, in quanto non più previste, utilizzando il relativo spazio di compilazione per riportare il giudizio riguardante le seguenti voci:
sensibilità al contrasto, sensibilità all'abbagliamento, tempo di recupero dopo abbagliamento, visione crepuscolare, adottando le modalità operative contenute negli
allegati A e B della circolare interessata.