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Verranno inviati agli UMC tabulati contenenti i nominativi di conducenti aventi un numero di punti diverso da 0 al fine di consentire agli Uffici di competenza di poter assumere gli eventuali provvedimenti di revisione della patente.
La recente circolare ministeriale n. 21509 /8.3 ha stabilito che in sede d'esame, ma anche durante la formazione dei propri allievi per le Autoscuole (qualora i predetti soggetti non dispongano in proprietà ovvero in leasing ), è possibile disporre di veicoli messi a disposizione di terzi: ciclomotore per il conseguimento del patentino e per la patente A - accesso diretto - di un motociclo di almeno 35 kW di potenza.
Quindi occorrerà inoltre presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del proprietario del veicolo interessato che autorizzi l’autoscuola o il centro di istruzione automobilistica o il privatista all’uso dello stesso per l’effettuazione di una o più prove d’esame (da conservare anche presso gli atti dell'autoscuola).
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