Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Corsi patentino ciclomotore - CIGC
I corsi per il conseguimento del CIGC svolti presso le scuole o le Scuole Guida devono svolgersi per una durata di almeno 20 ore, cui va aggiunta una lezione teorica di almeno 1 ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza ovvero svolti presso le autoscuole con una durata di minimo 12 ore, cui va aggiunta una lezione teorica di almeno 1 ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
I principali argomenti del corso:
- 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
- 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;
- 2 ore da destinare all’educazione al rispetto della legge;
- almeno 1 ora da destinare all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
- I candidati che hanno frequentato un corso entro la data del 31 marzo 2011 ed hanno presentato l'istanza di conseguimento del CIGC entro la medesima data conseguiranno il CIGC esclusivamente a seguito di esame teorico da sostenersi entro un anno dalla fine del corso di formazione. Gli stessi non sono tenuti né a conseguire l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore né a sostenere la prova pratica di guida. Tuttavia, nel caso di non superamento della prova teorica, la istanza di conseguimento del CIGC reiterata - dopo la data del 1 aprile 2011 - rientra nella disciplina delle nuove disposizioni di cui ai citati DM del 2011.
- I candidati che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011
(cfr. art. 6 DM 23.3.2011) sono da applicarsi le nuove disposizioni con l'obbligo - al fine della presentazione dell'istanza di conseguimento del CIGC - a frequentare presso una scuola ovvero un'autoscuola, l'ora di lezione su "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza";
La certificazione dell'avvenuta frequenza di tale ora integrativa, rilasciata dal soggetto erogatore del corso, è acquisita dagli UMC all'atto di presentazione dell'istanza di conseguimento del CIGC.
- I candidati dovranno superare la prova teorica entro il termine di una anno dalla fine del corso. Si sottolinea che il termine di un anno dalla fine del corso, utile per il superamento della prova teorica del CIGC, non si riapre con riferimento alla data di frequenza dell'ora di lezione integrativa della formazione, ma resta confermato con riferimento alla data di termine del corso a suo tempo frequentato.
L'istanza di conseguimento del CIGC è sempre corredata dei seguenti documenti:
a) certificazione medica rilasciata da uno dei medici di cui all'articolo 119 CDS, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'articolo 116, comma 1-quater, dello stesso codice, in originale più copia conforme;
b) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda);
c) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativo al documento da rilasciarsi - CIGC).;
d) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
L' attestazione di versamento di cui alla lettera c) può essere restituita al candidato previa revitalizzazione della stessa, qualora lo stesso non consegua il CIGC.
Documentazioni integrative
Oltre alla documentazione di cui al precedente punto, le istanze di conseguimento del CIGC dovranno inoltre essere integrate per le singole casistiche
- per i soggetti che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011:
e) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
f) certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), in originale più copia conforme;
- per i soggetti che frequentano un corso e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011:
g) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
h) l'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, co. 4, e relativo allegato, DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
I versamenti sul conto corrente 9001, di cui alla lettera d) ed, a seconda dei casi, e) o g), possono essere anche cumulativi.
• per i soggetti che hanno frequentato un corso entro la data del 31 marzo 2011 ed hanno presentato l'istanza di conseguimento del CIGC entro la medesima data, qualora - non avendo superato l'esame di teoria - ripresentino l'istanza di conseguimento del CIGC (necessariamente dopo il 1 aprile 2011), dovranno integrarne la documentazione, gia' prevista al singolo caso, con:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), in originale più copia conforme. Gli stessi dovranno inoltre sostenere la prova pratica di guida.
• per i soggetti che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011, tali soggetti dovranno integrare la documentazione a corredo della reiterata domanda di conseguimento del CIGC come segue:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
• per i soggetti che frequentano un corso e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- l'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, co. 4, e relativo allegato, DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
Al riguardo si sottolinea che il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova pratica di guida su un veicolo diverso da quello indicato sull'istanza di conseguimento del CIGC ed in relazione al quale è stato dichiarato di aver acquisito idonea formazione.
L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare - oltre ai documenti relativi ai veicoli impiegati per lo svolgimento dell'esame - che il candidato abbia con sé l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore nonché un documento personale di riconoscimento.
Nelle ipotesi in cui la prova pratica sia svolta su un ciclomotore a tre ruote ovvero su un quadriciclo leggero, l'esaminatore dovrà altresì verificare che la persona che funge da istruttore abbia con sé la patente di guida prescritta (almeno di categoria B posseduta da non meno di dieci anni da persona di età non superiore a 65 anni) (cfr. 3, co. 3, DM 1.3.2011) e che sul veicolo sia apposto un contrassegno recante la lettera P, conforme a quanto previsto dall'articolo 122, co. 4, CDS.
Modalità di svolgimento della prova pratica di guida
A prescindere dal tipo di veicolo utilizzato per l'esame, la prova pratica di guida si svolge in due fasi, l'una propedeutica all'altra.
La prima fase si svolge in aree - chiuse al traffico se trattasi di ciclomotori a tre ruote ovvero quadricicli leggeri - appositamente attrezzate in conformità agli allegati 4 (per ciclomotori a due ruote) e 5 (per ciclomotori a tre ruote ovvero quadricicli leggeri) del DM 23.3.2011.
In tale fase il candidato, a prescindere dal tipo di veicolo utilizzato, è da solo alla guida.
La seconda fase consta in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico: in tale fasi, il candidato alla guida di un ciclomotore a tre ruote ovvero un quadriciclo leggero, ha affianco la persona che funge da istruttore.
Occorre non confondere il "patentino per ciclomotori" paragonandolo ad una diversa categoria di patente di guida. Questa è vista dal codice della strada - come un "Certificato di Idoneita'", un'abilitazione, il cui metodo di conseguimento e sanzionatorio ha una precisa e spesso diversa previsione. Impropriamente (e per comune linguaggio) viene chiamato "patentino per il ciclomotore".
Peraltro alla data di recepimento della Direttiva "2006/126/CE" in materia di patenti di guida si prevede che per la guida dei ciclomotori sarà necessario conseguire una vera e propria patente, denominata “AM”.
- i titolari di CIGC sono tenuti a restituirlo ad un UMC all’atto del conseguimento di una patente.
Età |
Corso |
Esame |
Certificato medico |
14 anni |
SI |
SI |
SI |
16 anni |
SI |
SI |
SI |
18 anni compiuti dopo il 1 ottobre 2005 |
SI |
SI |
SI |
18 anni compiuti prima del 1 ottobre 2005, senza patente |
SI, presso le autoscuole |
NO |
SI |
|
Le ultime normative
- gli esami di guida devono essere sostenuti presso presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica (nel solo caso di candidati di autoscuole), previamente ritenuti idonei per gli esami fuori sede, secondo le normali procedure già in uso per le patenti di categoria A ovvero presso le sedi degli Uffici della Motorizzazione Civile;
- ai soggetti che hanno compiuto la maggiore età entro la data del 30 settembre 2005 e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dall'1 aprile 2011 devono completare la formazione acquisita con un'ora di lezione su "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza";
- i soggetti che hanno compiuto la maggiore età dal 1 ottobre 2005 conseguono il CIGC per esame ma non sono tenuti alla frequenza del corso di formazione;
- l'autorizzazione è ritirata dall'esaminatore nel caso in cui il CICG è conseguito o all'esito negativo della seconda prova di guida e nel caso in cui, all'esito negativo della prima prova di guida, la scadenza dell'autorizzazione stessa non consente di sostenere la seconda prova ;
- se non diversamente precisato dalla presente circolare, si applicano le disposizioni previste per il conseguimento della patente di categoria A (durata della prova; utilizzo del sistema di comunicazione tra candidato ed esaminatore nella parte di prova di guida svolta nel traffico; qualora il candidato non sia proprietario del ciclomotore, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il proprietario del veicolo autorizza il candidato all'uso dello stesso per l'effettuazione della prova d'esame);
- l'autorizzazione all'esercitazione di guida consente al titolare di esercitarsi alla guida di un qualsiasi ciclomotore, sia esso a due o tre ruote, ovvero di un quadriciclo leggero, a prescindere dalle loro caratteristiche tecniche, sia come privatista che come allievo di autoscuola. In quest'ultimo caso si applica integralmente la disciplina relativa alle autoscuole in particolare le disposizioni relative all'esercizio abusivo dell'attività di istruttore di guida di un candidato al conseguimento del CIGC, di cui all'art. 123, comma 11 bis CDS;